Violenza sessuale

Oggi il Codice Penale punisce come violenza sessuale, all'art. 609-bis, la condotta di colui che con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e quella di colui che induce un altro soggetto a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima al momento del fatto o traendola in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Il delitto di violenza sessuale è a forma vincolata, perché il fatto di reato consiste necessariamente nel compimento di atti sessuali in contrasto con la volontà del soggetto passivo.

Laddove manchi il dissenso viene meno la tipicità del fatto. L'elemento soggettivo previsto per il reato di violenza sessuale è il dolo generico, in quanto è del tutto indifferente la finalità che spinge il colpevole a porre in essere il comportamento illecito.

 

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