L’infortunio sul lavoro è definito dalla legge come l’evento, che avviene per la c.d. causa violenta, in occasione di lavoro (quindi ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa) dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Per tutelare i lavoratori vittime di infortunio la Legge ha previsto (con il D.P.R. n. 1124 del 1965) una specifica assicurazione obbligatoria che consente di beneficiare di prestazioni sanitarie specifiche e di ottenere un indennizzo tanto più pesante quanto più è stato grave l’evento traumatico e quanto più gravi sono le conseguenze che ne sono derivate. Si parla infatti di occasione di lavoro per intendere che deve esistere un rapporto causa-effetto, di qualunque natura, tra l’evento lesivo e lo svolgimento dell’attività lavorativa, tanto che la legge comprende all’interno della categoria dell’infortunio sul lavoro anche quello che si verifica nel tragitto tra l’abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro (si parla in questo caso di infortunio in itinere).
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