L’indennità di accompagnamento consiste in una prestazione economica che l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) eroga in favore di soggetti riconosciuti invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche, cioè per i quali sia stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’ausilio di un accompagnatore. Il soggetto interessato ha l’onere di recarsi presso il proprio medico curante (o altro specialista convenzionato SSN – Sistema Sanitario Nazionale ) e richiedere il cd certificato medico introduttivo, ove deve essere indicato che il richiedente è “persona impossibilitata a deambulare” o “persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. A seguito dell’invio della domanda, il richiedente verrà convocato davanti alla Commissione Medica competente per effettuare gli accertamenti sanitari. Nelle ipotesi in cui l’INPS neghi l’esistenza dell'invalidità oppure, pur accertando la sua esistenza, non riconosca l’indennità di accompagnamento, è possibile contestare il verbale di accertamento. Più in particolare, il ricorso per accertamento tecnico preventivo dei requisiti necessari per ottenere l’accompagnamento deve essere depositato presso il Tribunale con l’assistenza dell’Avv. Murgia, che si avvale della competenza dell’infermiera forense e del medico legale al fine di verificare i presupposti per poter ottenere i benefici richiesti nel ricorso.
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